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Decreto
del presidente della repubblica 2 maggio 2001, n° 345
Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze
linguistiche storiche.
(GU n. 213 del 13-9-2001)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 6 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela
delle minoranze linguistiche storiche;
Considerato che l'articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, prevede
per la sua attuazione l'emanazione di norme regolamentari;
Acquisito il parere delle regioni interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nella adunanza del 15 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
dell'11 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica
istruzione e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art.
1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in seguito denominata "legge".
2. Il presente regolamento disciplina altresì l'attuazione della
legge alla minoranza linguistica slovena, con riferimento alle disposizioni
della legge medesima che trovano ancora applicazione ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per
la tutela della minoranza linguistica slovena dalla regione Friuli-Venezia
Giulia".
3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni
di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge
coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata
e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei
componenti della minoranza linguistica.
4. Entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti
di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge, i consigli provinciali,
sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi, sulla delimitazione dell'ambito
territoriale, con atto motivato. Lo stesso termine decorre dalla comunicazione
dei risultati della avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell'articolo
3 della legge, con la quale la popolazione residente nel comune si è
pronunciata favorevolmente alla delimitazione dell'ambito territoriale
in cui si applicano le disposizioni di tutela.
5. La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di
esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge
statale o regionale anteriore alla data di entrata in vigore della legge
e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall'articolo
2 della legge stessa.
6. Entro quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di delimitazione
territoriale o di variazione di essa i presidenti dei consigli provinciali
ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari regionali e al Ministero dell'interno - Ufficio centrale
per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonchè
al Ministero delle comunicazioni, all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, alla società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e alla regione interessata.
7. Le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge, nei casi
previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro quindici
giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e di proposta
ne danno comunicazione, per il riconoscimento, alle amministrazioni previste
al comma 4 del presente articolo. Per gli organismi di coordinamento e
di proposta già istituiti dalle minoranze, la comunicazione avviene
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dal presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-
L'art. 6 della Costituzione cita: "La Repubblica tutela con apposite
norme le minoranze linguistiche.".
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è il seguente: "1. Con decreto del Presidente dela Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa)".
- La legge 15 dicembre 1999, n. 482, è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.
- L'art. 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, cita: "Le norme
regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni
interessate.".
Note
all'art. 1:
-
Per l'art. 17, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è riportato
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1, della legge 23 febbraio
2001, n. 38: "2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza
linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre
1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.".
- Il testo dell'intero art. 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 48, è
riportato nella nota all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:
"Art. 2. - 1. In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia
con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali,
la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi,
catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il
sardo.".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 3, della legge 15 dicembre
1999, n. 482: "3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'art.
2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi,
esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che
gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.".
Art.
2.
Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne elementari e secondarie
di primo grado
1. Al fine di assicurare l'apprendimento della lingua ammessa a tutela
nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 della legge, il Ministro
della pubblica istruzione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico,
indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo
4 della legge.
2. Le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 della legge, nell'ambito
della propria autonomia, prevista dall'articolo 21, commi 5, 7, 8, 9,
10 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dei criteri di cui
al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle università
delle regioni interessate, possono avviare una fase di sperimentazione
con l'attivazione di corsi di insegnamento di cui all'articolo 4 della
legge, per una durata massima di tre anni a decorrere dalla comunicazione
da parte dei consigli provinciali degli adempimenti di cui al comma 1
dell'articolo 3 della legge medesima.
3. Dalla fase di sperimentazione, di cui al comma 2, sono escluse le istituzioni
scolastiche che già usano anche in via sperimentale una delle lingue
ammesse a tutela.
Note
all'art. 2:
-
Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:
"Art. 4. - 1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'art. 3,
l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana,
anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività
educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo
grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come
strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado,
in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della presente
legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui
all'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti
dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel
rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai
contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua
della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori
degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività
di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità
locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonchè stabilendo
i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego
di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'art.
21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sià singolarmente
sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa
in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione
e sviluppo, di cui al citato art. 21, comma 10, le istituzioni scolastiche
adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello
studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad
una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della
presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento
degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni
scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 21, comma
12, della citata legge n. 59 del 1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime
istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione,
della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'art. 21, comma 5,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè delle risorse aggiuntive
reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite
dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione,
delle risorse di cui al citato comma 5 dell'art. 21 della legge n. 59
del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente
comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione
scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento
della lingua della minoranza.".
- Si riporta il testo dei commi 5, 7, 8, 9, 10 e 12, dell'art. 21, della
legge 15 marzo 1997, n. 59: "5. La dotazione finanziaria essenziale
delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita
dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico,
che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.
Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento
delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie
di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
(Omissis).
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche
già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione
anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al
comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli
obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello
nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della
flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia
del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle
risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e
al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,
anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria
della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità
di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali,
fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti
a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in
non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi
annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che
possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla
base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi
generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà
di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle
famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera
e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento,
da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche,
e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale,
compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o
aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione
degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale
orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per
ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali
di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure
e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica
e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni
scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli
adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica,
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in
orari extrascolastici e ai fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative
di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito
di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati
tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno
anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del
proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro
europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e
le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche autonome.
(Omissis).
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è
stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
186 del 10 agosto 1999.
- Per il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, si veda nelle note all'art. 5.
Art.
3.
Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua
delle minoranze
1. Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica favoriscono le attività
di ricerca, formazione, aggiornamento professionale ed educazione permanente
a sostegno delle finalità della legge. Essi, in sede di coordinamento
ministeriale, definiscono annualmente un quadro formativo di riferimento
nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni universitarie
e scolastiche delle regioni interessate; nell'ambito di tale quadro di
riferimento le istituzioni universitarie e scolastiche prevedono percorsi
formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni
universitarie attivano corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze
linguistiche di cui all'articolo 2 della legge.
Nota
all'art. 3:
-
L'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è riportato nelle
note all'art. 1.
Art.
4.
Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali,
comunità montane, province e regioni
1. Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali ed i regolamenti interni
dei consigli regionali, nei cui territori si applicano le disposizioni
di tutela, stabiliscono le forme e le modalità degli interventi
in lingua minoritaria da parte dei membri degli organi elettivi.
2. Al fine di garantire l'immediata traduzione in lingua italiana, nei
casi previsti dall'articolo 7, comma 3, della legge, l'ente locale o la
regione assicurano la presenza di personale interprete qualificato.
3. La presenza della condizione, di cui all'articolo 7, comma 2, della
legge, deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti.
Nota
all'art. 4:
-
Si riporta il testo dei commi 2 e 3, dell'art. 7, della legge 15 dicembre
1999, n. 482: "2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì
ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni,
i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la
lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il
15 per cento della popolazione interessata.
3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui
ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela,
deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.".
Art.
5.
Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a
tutela
1. I comuni nei territori individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge,
si avvalgono di traduttori qualificati per la pubblicazione nella lingua
ammessa a tutela degli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli
enti locali, nonchè degli enti pubblici non territoriali.
Nota
all' art. 5:
-
Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482:
"Art. 3. - 1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale
in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche
storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio
provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici
per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei
comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi
comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al
comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza
linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'art. 2, il procedimento
inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso
apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità
previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'art. 2 si trovano distribuite
su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire
organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati
hanno facoltà di riconoscere.".
Art.
6.
Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche
amministrazioni
1. In attuazione dell'articolo 9 della legge, gli uffici delle pubbliche
amministrazioni, nei comuni di cui all'articolo 3 della legge medesima,
istituiscono almeno uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua
ammessa a tutela e possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico,
redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela,
con pari dignità grafica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate, anche di concerto e nel quadro
di un programma di misure tra loro coerenti, sentite le istituzioni di
cui all'articolo 16 della legge, e nell'ambito dei criteri definiti ai
sensi del comma 1, dell'articolo 8, valutano l'opportunità di modulare
gli interventi finanziari ed organizzativi secondo esigenze omogenee connesse
alla tutela della lingua.
3. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per la
finalità di cui all'articolo 9, comma 2, della legge, possono anche
stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca e professionali,
istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali
o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale
da almeno tre anni, al fine di reperire e formare personale in grado di
rispondere alle esigenze previste dalla legge, ovvero consorziarsi tra
loro per le suddette medesime finalità.
4. Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in
lingua italiana. In attuazione dell'articolo 9 della legge, gli enti locali,
nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, disciplinano
l'uso scritto ed orale della lingua ammessa a tutela nelle rispettive
amministrazioni. Tutte le forme di pubblicità degli atti previsti
da leggi sono effettuate in lingua italiana, ferma la possibilità
di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela.
Note
all'art. 6:
-
Il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è il
seguente: "Art. 9. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7,
nei comuni di cui all'art. 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni
pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione
del presente comma sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia
dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma
1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni
con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado
di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela.
A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per
la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua
di L. 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare
quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni
interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso
della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'art.
109 del codice di procedura penale.".
- L'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è riportato nella
nota all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 16, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:
"Art. 16. - 1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico
delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi
istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle
popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione
di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.".
Art.
7.
Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari
1. La domanda, il provvedimento, le copie relative, gli scritti e i documenti
prodotti ai fini dell'articolo 11 della legge sono esenti da ogni tassa.
Copia del decreto di ripristino del nome o del cognome è trasmessa
dal prefetto al sindaco del comune di residenza, che ne dà comunicazione
agli uffici e alle amministrazioni interessati, nonchè all'ufficiale
dello stato civile, perchè si provveda alle annotazioni di cui
all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396, limitatamente, per quanto concerne i discendenti
maggiorenni, a coloro che abbiano prestato il proprio consenso. Il consenso
è prestato mediante esplicita dichiarazione, accompagnata da copia
fotostatica di un documento di identità che viene allegata alla
domanda.
Note
all'art. 7:
-
Si riporta il testo dell'art. 11, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:
"Art. 11. - 1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica
riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui
al medesimo art. 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati
prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali
sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua
della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione,
il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome
ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni
o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome
che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di
residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla
al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita.
Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana
il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa
famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso
di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere
impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro
di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro
novanta giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle
annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi
sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.".
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 94, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396: "1. I decreti che autorizzano
il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere
annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente,
nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro
che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo
di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro
comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica
all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio,
che deve provvedere ad analoga annotazione.".
Art.
8.
Procedure di finanziamento
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 12 del presente regolamento,
definisce con decreto i criteri per la ripartizione dei fondi previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a
carattere nazionale, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 giugno
di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari regionali, un programma dettagliato degli interventi relativi
agli adempimenti previsti dall'articolo 9 della legge, quantificando contestualmente
il fabbisogno.
3. Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie locali
trasmettono, alle regioni di cui al comma 4, entro il termine perentorio
del 30 giugno di ogni anno, un programma dettagliato degli interventi
relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando contestualmente
il fabbisogno.
4. Ai fini della istruttoria relativa alle richieste di finanziamento,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, stipula con le regioni interessate per territorio specifici
protocolli d'intesa in ordine ai progetti redatti dai soggetti di cui
al comma 3. Detti protocolli possono prevedere che l'erogazione dei finanziamenti
avvenga per il tramite delle regioni stesse.
5. Ciascuna regione di cui al comma 4, entro il termine perentorio del
30 settembre di ogni anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, i progetti di cui al comma 3, con le modalità previste
dai protocolli d'intesa, corredati delle proprie osservazioni, con particolare
riguardo alla compatibilità, nonchè alla coerenza dei progetti
stessi con la legislazione regionale eventualmente più favorevole
in materia. Congiuntamente a detti progetti la regione unisce quello relativo
agli interventi regionali.
6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono ripartite le somme previste dagli articoli 9 e 15 della
legge.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri provvede alla liquidazione delle somme spettanti ed al loro trasferimento
ai soggetti di cui ai commi precedenti, nel rispetto delle modalità
previste dal presente articolo.
8. Le regioni provvedono entro quarantacinque giorni al trasferimento
dei fondi spettanti ai soggetti che hanno trasmesso i progetti degli interventi
ai sensi del comma 3.
9. Qualora una o più regioni non aderiscano ai protocolli d'intesa
di cui al comma 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari regionali, provvede direttamente all'espletamento dei compiti
relativi all'istruttoria dei progetti ed alla relativa erogazione dei
finanziamenti ai soggetti di cui al comma 3.
10. La rendicontazione prevista dall'articolo 15, comma 3, della legge
deve essere accompagnata da una relazione esplicativa dei motivi degli
interventi che si intendono realizzare e di quelli attuati nell'anno precedente,
e dei risultati conseguiti.
Note
all'art. 8:
-
Il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è riportato
nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 15, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:
"Art. 15. - 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1,
e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento
degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del
bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000
a decorrere dal 1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa
per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione
delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati,
da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla
base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente,
con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa
la congruità della spesa.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
cita: "Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie
locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane,
con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali, ne fanno parte altresì
il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro dalle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro
della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia. UPI ed il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani
- UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI
e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rapresentanti
di amministrazioni statali, locali o enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi
la necessità e qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali
o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".
- L'art. 9, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è riportato nelle
note all'art. 6.
Art.
9.
Toponomastica
1. L'applicazione dell'articolo 10 della legge, è disciplinata
dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali interessati.
2. Nel caso siano previsti segnali indicatori di località anche
nella lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del codice della
strada, con pari dignità grafica delle due lingue.
Nota
all'art. 9:
-
Il testo dell'art. 10, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è
il seguente: "Art. 10. - 1. Nei comuni di cui all'art. 3, in aggiunta
ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione
di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.".
Art.
10.
Interpreti e traduttori
1. In materia di incarichi agli interpreti e ai traduttori, si applicano
le disposizioni vigenti legislative e contrattuali, anche sotto il profilo
del trattamento economico.
Art.
11.
Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 12 della legge,
la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente
contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza
di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite
le attività di tutela della minoranza, nonchè il contenuto
minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua
minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo
11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.
2. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati,
in sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1.
Note
all'art. 11:
-
Si riporta il testo dell'art. 12, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:
"Art. 12. - 1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni
e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per
la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni
con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela,
nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della
medesima società concessionaria; per le stesse finalità
le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle
comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249,
fatte salve le funzioni di indirizzo della commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.".
- Si riporta il testo della lettera a), del comma 1, dell'art. 11, della
Carta europea delle lingue regionali e minoritarie (firmata dall'Italia
in data 27 giugno 2000 ed in attesa di ratifica): "1. Le parti si
impegnano, nei confronti dei locutori delle lingue regionali o minoritarie
nei territori dove queste lingue sono usate, secondo la situazione di
ciascuna, nella misura in cui l'amministrazione pubblica abbia, in maniera
diretta o indiretta, competenza,potere o un ruolo in questo campo e rispettando
i principi di indipendenza e di autonomia dei mass-media: a) nella misura
in cui la radio e la televisione abbiano una funzione di servizio pubblico:
i) ad assicurare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di
un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure ii)
a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente radiofonica
e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
iii) a prendere adeguati provvedimenti affinchè gli enti radiotelevisivi
programmino delle trasmissioni nelle lingue regionali o minoritarie.".
Art.
12.
Comitato tecnico consultivo
1. Il Ministro per gli affari regionali almeno due volte l'anno consulta,
ai fini della applicazione della legge, l'apposito Comitato tecnico consultivo,
istituito con proprio decreto il 17 marzo 2000.
Art.
13.
Disposizioni transitorie
1. Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, i termini
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, sono fissati in tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento; i termini di cui ai
commi 5, 6, 7, del medesimo articolo 8 sono fissati, rispettivamente,
in quattro, cinque e sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Il presente regolamento si applica alla minoranza linguistica slovena
fino alla completa operatività della legge 23 febbraio 2001, n.
38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena
nella regione Friuli-Venezia Giulia".
3. Entro un anno dalla sua entrata in vigore il presente regolamento è
sottoposto a revisione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Nota all'art. 13:
-
La legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica
slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001.
Dato
a Roma, addì 2 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Loiero, Ministro per gli affari regionali Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
De Mauro, Ministro della pubblica istruzione
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2001 - Ministeri istituzionali,
registro n. 11, foglio n. 358
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