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Carta
Europea delle lingue regionali o minoritarie
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente Carta,
Considerato che il fine del Consiglio d'Europa a tra i suoi membri, in
particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali che sono loro comune
patrimonio;
Considerato che la tutela delle lingue storiche regionali o minoritarie
d'Europa, alcune delle quali col tempo rischiano di scomparire, contribuisce
a mantenere e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale dell'Europa;
Considerato che il diritto ad usare una lingua regionale o minoritaria
nella vita privata e pubblica costituisce un diritto inalienabile in conformità
ai principi contenuti nel Patto Internazionale sui diritti civili e politici
delle Nazioni Unite e in conformità allo spirito della Convenzione
del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà fondamentali;
Tenuto conto del lavoro realizzato nell'ambito della CSCE e in particolare
dell'Atto Finale di Helsinki del 1975 e del Documento della Riunione di
Copenhagen del 1990;
Sottolineato il valore dell'interculturalismo e del plurilinguismo e considerato
che la tutela e l'incoraggiamento delle lingue regionali o minoritarie
non dovrebbero risolversi a detrimento delle lingue ufficiali e della
necessità di apprenderle;
Coscienti del fatto che la tutela e la promozione delle lingue regionali
o minoritarie nei diversi paesi e regioni d'Europa rappresentano un contributo
importante per l'edificazione di un'Europa fondata sui principi della
democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità
nazionale e dell'integrità territoriale;
Prese in considerazione le condizioni specifiche e le tradizioni storiche
proprie di ciascuna regione dei paesi d'Europa,
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai sensi della presente Carta:
a. con l'espressione "lingue regionali o minoritarie" si intendono
le lingue
i. tradizionalmente parlate nell'ambito di un territorio di uno Stato
da cittadini di quello Stato che costituiscono un gruppo numericamente
interiore al resto della popolazione dello Stato, e
ii. diverse dalla/e lingua/e ufficiale/i di quello Stato;
tale espressione non comprende né i dialetti della/e lingua/e ufficiale/i
dello Stato né le lingue degli immigrati;
b. per "territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene
usata" si intende l'area geografica nella quale questa lingua costituisce
il modo di esprimersi di un numero di persone tale da giustificare l'adozione
delle diverse misure di tutela e promozione previste dalla presente Carta;
c. con l'espressione "lingue sprovviste di territorio" si indicano
le lingue usate dai cittadini dello Stato, le quali differiscono dalla/e
lingua/e usata/e dal resto della popolazione dello Stato, ma che, benché
tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di tale Stato, non
possono essere identificate con una particolare area geografica dello
stesso.
Articolo 2
Impegni
1. Ciascuna delle parti si impegna ad applicare le disposizioni della
Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie parlate nell'ambito
del proprio territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1.
2. Per quanto riguarda ogni lingua indicata al momento della ratifica,
accettazione o approvazione, in conformità all'articolo 3, ogni
Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti
tra le disposizioni della Parte III della presente Carta, di cui almeno
tre scelti da ciascuno degli articoli 8 e l2 e uno da ciascuno degli articoli
9, 10, 11 e 13.
Articolo 3
Modalità
1. Ciascuno Stato contraente dovrà specificare nell'atto di ratifica,
accettazione o approvazione, ogni lingua regionale o minoritaria o ogni
lingua ufficiale, meno parlata su tutto o su parte del proprio territorio,
a cui si applicheranno i paragrafi scelti in conformità al paragrafo
2 dell'articolo 2.
2. Qualsiasi parte può, in qualsiasi momento successivo, notificare
al Segretario Generale che essa accetta gli obblighi derivanti dalle disposizioni
di qualsiasi altro paragrafo della Carta non ancora specificato nello
strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o di applicare il
paragrafo 1 del presente articolo ad altre lingue regionali o minoritarie,
o ad altre lingue ufficiali meno parlate su tutto o su parte del proprio
territorio.
3. Gli impegni previsti nel paragrafo precedente saranno ritenuti parte
integrante della ratifica, accettazione o approvazione ed avranno uguale
effetto a partire dalla data della loro notifica.
Articolo 4
Attuali norme di tutela
1. Nessuna delle disposizioni della presente Carta può essere interpretata
in senso limitativo o in deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione
europea sui Diritti dell'Uomo.
2. Le disposizioni della presente Carta non avranno alcuna incidenza sulle
disposizioni prioritarie o lo stato giuridico delle persone appartenenti
alle minoranze e che già esistono in una Parte o sono previsti
da specifici accordi internazionali bilaterali o multilaterali.
Articolo 5
Obblighi esistenti
Nulla di quanto è contenuto nella presente Carta potrà essere
interpretato a sostegno di un qualsiasi diritto ad intraprendere un'attività
o a svolgere un'azione che si contrapponga ai fini della Carta delle Nazioni
Unite o ad altri obblighi del diritto internazionale, compreso il principio
della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati.
Articolo 6
Informazioni
Le parti si impegnano ad assicurare che autorità di governo, organizzazioni
e persone interessate siano informate riguardo ai diritti e doveri stabiliti
dalla presente Carta.
PARTE II
OBIETTIVI E PRINCIPI PERSEGUITI IN CONFORMITA' AL PARAGRAFO 1 DELL'ARTICOLO
2
Articolo 7
Obiettivi e principi
1. Per quanto riguarda le lingue regionali o minoritarie, nei territori
nei quali queste lingue sono parlate e secondo la situazione di ciascuna
lingua, le Parti fondano la loro politica, la loro legislazione e la loro
prassi sui seguenti obiettivi e principi:
a. il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie in quanto espressione
della ricchezza culturale;
b. il rispetto dell'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria
in modo da assicurare che le circoscrizioni amministrative esistenti o
nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di questa lingua regionale
o minoritaria;
c. la necessità di una decisa azione di promozione delle lingue
regionali o minoritarie al fine di salvaguardarle;
d. l'agevolazione e/o l'incoraggiarnento all'uso orale e scritto delle
lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata;
e. il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti, nei settori previsti dalla
presente Carta, tra i gruppi parlanti una lingua regionale o minoritaria
ed altri gruppi dello stesso Stato parlanti una lingua usata in forma
identica o simile, oltre alla instaurazione di rapporti culturali con
altri gruppi dello Stato parlanti lingue diverse;
f. la previsione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e studio delle
lingue regionali o minoritarie a tutti i livelli;
g. la previsione di mezzi che permettano ai non locutori di una lingua
regionale o minoritaria che abitino nell'area dove questa lingua viene
usata, di apprenderla, qualora lo desiderino;
h. la promozione di studi e di ricerche sulle lingue regionali o minoritarie
nelle università o presso istituti equivalenti;
i. la promozione di forme appropriate di scambi transnazionali, nei settori
previsti dalla presente Carta, per le lingue regionali o minoritarie usate
in forma identica o simile in due o più Stati.
2. Le Parti si impegnano ad eliminare, qualora non l'avessero ancora fatto,
qualsiasi ingiustificata distinzione, esclusione, restrizione o preferenza
relative all'uso di una lingua regionale o minoritaria, intese a scoraggiare
o a danneggiare il mantenimento e lo sviluppo della stessa. L'adozione
di provvedimenti speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie
destinati a promuovere l'uguaglianza tra i locutori di queste lingue e
il resto della popolazione e miranti a tenere nella dovuta considerazione
le loro specifiche situazioni, non è considerata un atto discriminante
nei confronti di locutori di lingue diffuse.
3. Le Parti si impegnano a promuovere con misure appropriate la mutua
comprensione fra tutti i gruppi linguistici del loro paese, in particolare
facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei confronti
delle lingue regionali o minoritarie figurino tra gli obiettivi dell'istruzione
e formazione date nel loro paese, e ad incoraggiare i mass-media a perseguire
lo stesso obiettivo.
4. Definendo la loro politica nei confronti delle lingue regionali o minoritarie,
le parti si impegnano a prendere in considerazione le esigenze e i desideri
espressi dai gruppi che parlano tali lingue. Essi vengono incoraggiati
a creare, se necessario, degli organi incaricati di consigliare le autorità
di governo su tutte le questioni riguardanti le lingue regionali o minoritarie.
5. Le parti si impegnano ad applicare, mutatis mutandis, i principi enumerati
nei precedenti paragrafi da 1 a 4, alle lingue sprovviste di territorio.
Tuttavia, per quanto riguarda queste lingue, la natura e la portata delle
misure da adottare per rendere effettiva la presente Carta saranno determinate
in modo flessibile, tenendo conto delle esigenze e dei desideri e rispettando
le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che parlano le lingue in
questione.
PARTE III
MISURE ATTE A PROMUOVERE L'USO DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE NELLA
VITA PUBBLICA CONFORMEMENTE AGLI IMPEGNI SOTTOSCRITTI IN VIRTU' DEL PARAGRAFO
2 DELL'ARTICOLO 2
Articolo 8
Istruzione
1. Quanto all'istruzione, le Parti si impegnano, nell'ambito del territorio
nel quale queste lingue sono parlate, a seconda della situazione di ciascuna
di dette lingue e senza pregiudizi riguardo all'insegnamento della/e lingua/e
ufficiale/i dello Stato, a:
a. i. assicurare l'istruzione prescolare nelle relative lingue regionali
o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione prescolare nelle relative
lingue regionali o minoritarie; oppure
iii. applicare una delle misure previste nei precedenti punti i) e ii)
almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino e il numero dei quali
sia ritenuto sufficiente; oppure
iv. qualora l'amministrazione pubblica non avesse competenza diretta nel
campo dell'istruzione prescolare, favorire e/o incoraggiare l'applicazione
dei provvedimenti previsti nei precedenti punti da i) a iii);
b. i. assicurare l'istruzione primaria nelle relative lingue regionali
o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione primaria nelle relative
lingue regionali o minoritarie; oppure
iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione primaria, che l'insegnamento
delle relative lingue regionali o minoritarie costituisca parte integrante
del curriculum; oppure
iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a iii)
almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino e il cui numero sia ritenuto
sufficiente;
c. i. assicurare l'istruzione secondaria nelle relative lingue regionali
o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione secondaria nelle lingue
regionali o minoritarie; oppure
iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione secondaria, l'insegnamento
delle lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curriculum;
oppure
iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a iii)
almeno agli alunni che lo desiderino - o, dove si presenti il caso, le
cui famiglie lo desiderino - in numero ritenuto sufficiente;
d. i. assicurare un'istruzione tecnica e professionale nelle relative
lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione tecnica e professionale
nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione tecnica e professionale, l'insegnamento
delle relative lingue regionali o minoritarie come parte integrante del
curriculum; oppure
iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a iii)
almeno agli alunni che lo desiderino - o, dove si presenti il caso, le
cui famiglie lo desiderino - in numero ritenuto sufficiente;
e. i. prevedere l'istruzione universitaria e altre forme di istruzione
superiore nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. prevedere lo studio di queste lingue come discipline dell'insegnamento
universitario e superiore; oppure
iii. se, a causa del ruolo dello Stato nei confronti degli istituti di
istruzione superiore, gli alinea i) e ii) non possono essere applicati,
incoraggiare e/o autorizzare l'attuazione di un insegnamento universitario
o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie,
o mettere a disposizione dei mezzi che permettano di studiare queste lingue
all'università o in altri istituti superiori;
f. i. provvedere affinché siano assicurati corsi di educazione
per adulti o di istruzione permanente principalmente o totalmente nelle
lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. proporre queste lingue come discipline per l'istruzione degli adulti
e per l'educazione permanente; oppure
iii. qualora l'amministrazione pubblica non avesse competenza diretta
nel campo dell'istruzione degli adulti, favorire e/o incoraggiare l'insegnamento
di queste lingue nel quadro dell'istruzione degli adulti e dell'istruzione
permanente;
g. provvedere affinché sia assicurato l'insegnamento della storia
e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è espressione:
h. assicurare la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria
a mettere in atto quanto detto ai paragrafi da a) a g) accettati dalla
Parte;
i. creare uno o più organi di vigilanza incaricati di controllare
le misure adottate e i risultati raggiunti nell'istituzione o nello sviluppo
dell'insegnamento delle lingue regionali o delle minoranze e di redigere
delle relazioni periodiche sulle loro indagini, che saranno rese pubbliche.
2. Per quanto riguarda l'istruzione, e rispetto ai territori diversi da
quelli nei quali le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente
usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare o attuare, qualora
il numero dei locutori di una lingua regionale o minoritaria lo giustifichi,
l'insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria a tutti i
relativi livelli di istruzione.
Articolo 9
Autorità giudiziarie
1. Le parti si impegnano, riguardo alle circoscrizioni delle autorità
giudiziarie dove il numero dei residenti parlanti le lingue regionali
o minoritaria lo giustifichi le misure specificate sotto, a seconda della
situazione di ciascuna di queste lingue e a condizione che l'utilizzo
delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerato
dal giudice un ostacolo alla corretta amministrazione della giustizia:
a. nelle procedure penali:
i. a prevedere che i giudici, su richiesta di una delle parti, conducano
la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
ii. a garantire all'imputato il diritto di esprimersi nella propria lingua
regionale o minoritaria; e/o
iii. a prevedere che istanze e prove, scritte o orali, non siano considerate
inaccettabili per il solo motivo che sono formulate in una lingua regionale
o minoritaria; e/o
iv. a esibire, su richiesta, gli atti legati ad una procedura giudiziaria
nella relativa lingua regionale o minoritaria.
se necessario facendo ricorso ad interpreti e a traduzioni che non implichino
spese ulteriori per gli interessati:
b. nelle procedure civili:
i. a prevedere che i giudizi, su richiesta di una delle parti, conducano
la procedura nella lingua regionale o minoritaria; e/o
ii. a permettere, qualora una parte in causa debba comparire di persona
davanti ad un tribunale, che questa si esprima nella propria lingua regionale
o minoritaria senza per questo dover sostenere ulteriori spese; e/o
iii. a permettere l'esibizione di documenti e prove nelle lingue regionali
o miroritarie, facendo ricorso, se necessario, ad interpreti e a traduzioni;
c. nelle procedure davanti a tribunali competenti in materia amministrativa:
i. a prevedere che i giudici, su richiesta di una delle parti, conducano
la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
ii. a permettere, qualora una parte in causa debba comparire di persona
davanti ad un tribunale, che questa si esprima nella propria lingua regionale
o minoritaria senza per questo dover sostenere spese ulteriori; e/o
iii. a permettere l'esibizione di documenti e prove nelle lingue regionali
o minoritarie se necessario, facendo ricorso ad interpreti e a traduzioni;
d. a prendere dei provvedimenti, affinché i precedenti paragrafi
b) e c) e l'eventuale impiego di interpreti e di traduzioni non comportino
ulteriori spese per le persone interessate.
2. Le Parti si impegnano:
a. a non negare la validità di atti giuridici redatti nello Stato
per il solo fatto che non sono formulati in una lingua regionale o minoritaria;
oppure
b. a non negare la validità, tra le parti, di atti giuridici redatti
nello Stato per il solo fatto che sono formulati in una lingua regionale
o minoritaria e a provvedere affinché non siano locutori di queste
lingue a condizione che il contenuto dell'atto sia portato loro a conoscenza
da colui che lo fa valere; oppure
c. a non negare la validità, tra le parti, di atti giuridici redatti
nello Stato per il solo fatto che essi sono formulati in una lingua regionale
o minoritaria.
3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali
o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli
che riguardano i locutori di queste lingue, a meno che tali testi non
siano già disponibili in altro modo.
Articolo 10
Autorità amministrative e servizi pubblici
1. Nelle circoscrizioni amministrative dello Stato dove risieda un numero
di locutori di lingue regionali o minoritarie tale da giustificare i provvedimenti
specificati sotto e secondo la situazione di ciascuna lingua, le Parti
si impegnano, nella misura in cui ciò sia più o meno possibile,
a:
a. i. assicurare che le autorità amministrative usino le lingue
regionali o minoritarie; oppure
ii. assicurare che i funzionari in contatto col pubblico usino le lingue
regionali o minoritarie nei rapporti con le persone che si rivolgono a
loro in tali lingue; oppure
iii. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano
presentare domande orali o scritte e ricevere risposta in tali lingue;
oppure
iv. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano
presentare domande orali o scritte in tali lingue; oppure
v. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano
validamente presentare un documento redatto in tali lingue;
b. mettere a disposizione moduli e testi amministrativi di uso corrente
per la popolazione nelle lingue regionali o minoritarie o in versioni
bilingui:
c. permettere alle autorità amministrative di redigere documenti
in una lingua regionale o minoritaria.
2. Per quanto riguarda le autorità locali e regionali sui cui territori
il numero dei residenti parlanti lingue regionali o minoritarie sia tale
da giustificare i provvedimenti sotto specificati, le Parti si impegnano
a permettere e/o ad incoraggiare:
a. l'uso delle lingue regionali o minoritarie nel quadro dell'amministrazione
regionale o locale;
b. la possibilità per i locutori di lingue regionali o minoritarie
di presentare domande orali o scritte in tali lingue;
c. la pubblicazione da parte delle autorità regionali dei documenti
ufficiali anche nelle relative lingue regionali o minoritarie;
d. la pubblicazione da parte delle autorità locali dei documenti
ufficiali anche nelle relative lingue regionali o minoritarie;
e. l'uso da parte delle autorità regionali delle lingue regionali
o minoritarie nei dibattiti delle assemblee, senza escludere, tuttavia,
l'uso della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato;
f. l'uso da parte delle autorità locali delle lingue regionali
o minoritarie nei dibattiti delle assemblee, senza escludere, tuttavia,
l'uso della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato;
g. l'uso e l'adozione, se necessario insieme alla denominazione nella/
e lingua/e ufficiale/i, delle forme tradizionali e corrette della toponomastica
nelle lingue regionali o minoritarie.
3. Per quanto riguarda i servizi pubblici assicurati dalle autorità
amministrative o da altri aventi la loro funzione, le Parti si impegnano,
nell'ambito del territorio nel quale le lingue regionali o minoritarie
sono parlate, secondo la situazione di ciascuna lingua e nella misura
in cui ciò sia più o meno possibile, a:
a. assicurare che le lingue regionali o minoritarie siano usate in occasione
della presentazione del servizio; oppure
b. permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare
domande e ricevere risposte in tali lingue; oppure
c. permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare
una domanda in tali lingue.
4. Al fine di rendere effettive le disposizioni di cui ai paragrafi 1,
2 e 3 che esse hanno accettato, le Parti si impegnano a prendere uno o
più dei seguenti provvedimenti:
a. l'utilizzo di traduzioni o di interpreti eventualmente richiesti;
b. l'assunzione e, dove ciò non fosse possibile, la formazione
di funzionari e di altri impiegati pubblici in numero sufficiente;
c. l'accettazione, per quanto possibile, delle richieste di impiegati
pubblici con conoscenza di una lingua regionale o minoritaria di essere
nominati nel territorio dove questa lingua sia parlata.
5. Le Parti si impegnano a permettere, su richiesta degli interessati,
l'uso o l'adozione di cognomi nelle lingue regionali o minoritarie.
Articolo 11
Mass Media
1. Le Parti si impegnano, nei confronti dei locutori delle lingue regionali
o minoritarie nei territori dove queste lingue sono usate, secondo la
situazione di ciascuna, nella misura in cui l'amministrazione pubblica
abbia, in maniera diretta o indiretta, competenza, potere o un ruolo in
questo campo e rispettando i principi di indipendenza e di autonomia dei
mass media:
a. nella misura in cui la radio e la televisione abbiano una funzione
di servizio pubblico:
1. ad assicurare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di
un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente
radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie,
oppure
iii. a prendere adeguati provvedimenti affinché gli enti radiotelevisivi
programmino delle trasmissioni nelle lingue regionali o minoritarie;
b. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente
radiofonica nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la trasmissione di programmi radiofonici
regolari nelle lingue regionali o minoritarie.
c. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno un canale televisivo
nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la diffusione di programmi televisivi
regolari nelle lingue regionali o minoritarie;
d. a incoraggiare e/o facilitare la creazione e la diffusione di produzioni
audio e audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie;
e. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione e/o il mantenimento di
almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la pubblicazione regolare di articoli
per la stampa nelle lingue regionali o minoritarie;
f. i. a coprire i costi supplementari di quei mezzi di comunicazione che
usino le lingue regionali o minoritarie dove la legge prevede un'assistenza
finanziaria in generale, ai mass media, oppure
ii. ad estendere i provvedimenti di assistenza finanziaria in vigore alle
produzioni audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie.
2. Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricevere direttamente
le trasmissioni radiofoniche e televisive dei paesi vicini in una lingua
parlata in forma identica o simile ad una lingua regionale o minoritaria,
e a non opporsi alla ritrasmissione di programmi radiofonici o televisivi
dei paesi vicini in tale lingua. Esse si impegnano inoltre ad assicurare
che nessuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera
circolazione dell'informazione in una lingua usata in forma identica o
simile a quella di una lingua regionale o minoritaria sia imposta alla
stampa. L'esercizio delle sopraccitate libertà, comportando doveri
e responsabilità, può essere soggetto a determinate formalità,
condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono
delle misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza
nazionale, all'integrità territoriale o alla sicurezza pubblica,
alla tutela dell'ordine e alla prevenzione della criminalità, alla
tutela della salute o della morale, alla tutela della reputazione o dei
diritti di altri, per impedire la divulgazione di informazioni riservate
o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.
3. Le Parti si impegnano ad assicurare che gli interessi dei locutori
di lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o presi in considerazione
nel quadro delle strutture eventualmente createsi secondo la legge ed
aventi il compito di garantire la libertà e la pluralità
dei mass media.
Articolo 12
Attività culturali e loro strutture
i. Per quanto riguarda le strutture e le attività culturali - in
particolare biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi,
accademie, teatri e cinema, oltre alla produzione letteraria e cinematografica,
all'espressione culturale popolare, agli spettacoli, alle industrie culturali,
che includono fra l'altro l'uso delle nuove tecnologie - le Parti si impegnano,
nell'ambito del territorio in cui tali lingue sono usate e a seconda della
competenza, del potere o del ruolo delle autorità pubbliche in
questo campo, a:
a. incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue
regionali o minoritarie e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere
prodotte in queste lingue;
b. favorire i diversi mezzi di accesso in altre lingue alle opere prodotte
nelle lingue regionali o minoritarie promuovendo e sviluppando le attività
di traduzione, doppiaggio, postsincronizzazione e uso di sottotitoli;
c. favorire l'accesso in lingue regionali o minoritarie ad opere prodotte
in altre lingue, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione,
doppiaggio, postsincronizzazione e uso di sottotitoli;
d. assicurare che gli organismi incaricati di organizzare o di sostenere
diverse forme di attività culturali includano in misura adeguata
la conoscenza e l'uso delle lingue e culture regionali o minoritarie nelle
attività che essi promuovono o sostengono;
e. favorire dei provvedimenti per assicurare che gli organismi incaricati
di organizzare o sostenere le attività culturali abbiano a disposizione
del personale con piena padronanza della lingua regionale o minoritaria
oltre che della/e lingua/e del resto della popolazione;
f. favorire la partecipazione diretta, per quanto riguarda le strutture
e i programmi delle attività culturali, di rappresentanti dei locutori
di lingue regionali o minoritarie;
g. incoraggiare e/o facilitare la creazione di uno o più organismi
incaricati di raccogliere, archiviare e presentare al pubblico opere prodotte
nelle lingue regionali o minoritarie;
h. se necessario, creare e/o promuovere e finanziare servizi di traduzione
e di ricerca terminologica, soprattutto allo scopo di mantenere e sviluppare
in ciascuna lingua regionale o minoritaria una appropriata terminologia
amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica.
2. Per quanto riguarda i territori diversi da quelli in cui le lingue
regionali o minoritarie sono tradizionalmente usati, le Parti si impegnano
ad autorizzare, incoraggiare e/o prevedere, qualora il numero dei locutori
della lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, adeguate attività
o strutture culturali in conformità al paragrafo precedente.
3. Le Parti si impegnano, nella loro politica culturale all'estero, a
dare un posto adeguato alle lingue regionali o minoritarie e alla cultura
di cui esse sono l'espressione.
Articolo 13
Vita economica e sociale
1. Per quanto riguarda le attività economiche e sociali, le Parti
si impegnano, in tutto il paese, a:
a. escludere dalla loro legislazione qualunque disposizione che proibisca
o limiti senza motivi giustificabili l'uso delle lingue regionali o minoritarie
nei documenti concernenti la vita economica o sociale e particolarmente
nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici quali istruzioni per l'uso
di prodotti o di impianti;
b. proibire l'inserimento nei regolamenti interni delle imprese e negli
atti privati di clausole che escludano o limitino l'uso delle lingue regionali
o minoritarie, almeno tra i locutori della stessa lingua;
c. opporsi a norme che tendano a scoraggiare l'uso delle lingue regionali
o minoritarie nel quadro delle attività economiche o sociali;
d. facilitare e/o incoraggiare con mezzi diversi da quelli previsti nei
precedenti alinea l'uso delle lingue regionali o minoritarie.
2. Quanto alle attività economiche e sociali, le Parti si impegnano,
a seconda della competenza dell'amministrazione pubblica, nel territorio
nel quale le lingue regionali o minoritarie sono usate e per quanto ciò
sia più o meno possibile a:
a. includere nei loro regolamenti finanziari e bancari, delle clausole
che permettano, con condizioni compatibili con la pratica commerciale,
l'uso delle lingue regionali o minoritarie nelle emissioni di ordini di
pagamento (assegni, tratte, ecc.) o di altri documenti finanziari o, all'occorrenza,
assicurare che tale processo sia reso effettivo;
b. nei settori economici e sociali direttamente sotto il loro controllo
(settore pubblico), organizzare attività per promuovere l'uso delle
lingue regionali o minoritarie;
c. assicurare che le strutture sociali quali ospedali, case di riposo
e pensionati offrano la possibilità di ricevere e trattare nella
loro lingua i locutori di una lingua regionale o minoritaria i quali necessitino
di cure per motivi di salute, per vecchiaia o per altri motivi;
d. assicurare, con adeguate modalità, che le segnalazioni di sicurezza
siano redatte anche nelle lingue regionali o minoritarie;
e. rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie le informazioni
fornite dalle autorità competenti riguardo ai diritti dei consumatori.
Articolo 14
Scambi transfrontalieri
I. Le Parti si impegnano:
a. ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali che le legano agli
Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile,
o a cercare di concluderli se necessario, in modo da favorire i contatti
tra i locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi
della cultura, dell'educazione, dell'informazione, della formazione professionale
e dell'educazione permanente;
b. nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie a facilitare e/o
promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare tra le amministrazioni
regionali o locali nel cui territorio la stessa lingua venga usata in
forma identica o simile.
PARTE IV
APPLICAZIONE DELLA CARTA
Articolo 15
Rapporti periodici
1. Le Parti presenteranno periodicamente al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, in forma da determinarsi dal Consiglio dei Ministri, un rapporto
sulla politica perseguita in conformità con la Parte II della presente
Carta e sulle misure adottate per attuare le disposizioni della Parte
III che esse hanno accettato. Il primo rapporto deve essere presentato
l'anno dopo 1'entrata in vigore della Carta per la Parte interessata,
gli altri rapporti a intervalli di tre anni dopo il primo.
2. Le Parti renderanno pubblici i loro rapporti.
Articolo 16
Verifica dei rapporti
1. I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa
previsti dall'articolo 15 saranno vagliati da un comitato di esperti costituito
in conformità all'articolo 17.
2. Organismi e associazioni legalmente costituite in una Parte potranno
far presente al Comitato di esperti questioni relative agli impegni presi
da questa Parte in virtù della Parte III della presente Carta.
Dopo avere consultato la parte interessata, il Comitato di esperti potrà
tener conto di tali informazioni nella stesura del rapporto previsto al
paragrafo 3 del presente articolo. Questi organismi o associazioni potranno
inoltre presentare delle dichiarazioni concernenti la politica perseguita
da una Parte in conformità alla Parte III.
3. Sulla base dei rapporti previsti al paragrafo 1 e delle informazioni
previste al paragrafo 2, il comitato di esperti preparerà un rapporto
per il Comitato dei Ministri. Questo rapporto sarà accompagnato
dalle osservazioni che le Parti saranno invitate a formulare e potrà
essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri.
4. Il rapporto previsto al paragrafo 3 conterrà in particolare
le proposte del comitato di esperti al Comitato dei Ministri in vista
della preparazione di eventuali osservazioni di quest'ultimo ad una o
più Parti.
5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa presenterà un
rapporto biennale dettagliato all'Assemblea parlamentare sull'applicazione
della Carta.
Articolo 17
Comitato di esperti
1. Il comitato di esperti sarà composto da un membro di ciascuna
Parte che il Comitato dei Ministri designerà da una lista di persone
di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nelle questioni trattate
dalla Carta, le quali saranno proposte dalla Parte interessata.
2. I membri del comitato saranno nominati per un periodo di sei anni e
il loro mandato è rinnovabile. Qualora un membro non potesse completare
il suo mandato, questi sarà sostituito conformemente alla procedura
prevista al paragrafo 1 e il membro nominato in sua vece completerà
il periodo del mandato del suo predecessore.
3. Il comitato di esperti adotterà un suo regolamento interno.
I suoi servizi di segreteria saranno assicurati dal Segretario Generale
del Consiglio d'Europa.
PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio
d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.
Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati
presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 19
1. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo al termine di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque
Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso
ad essere legati alla Carta in conformità alle disposizioni dell'articolo
18.
2. Per qualsiasi Stato membro che esprimerà successivamente il
suo consenso ad essere legato dalla Carta, questa entrerà in vigore
il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi
dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o
approvazione.
Articolo 20
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Carta, il Comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato che non sia
membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta.
2. Per ogni Stato aderente, la Carta entrerà in vigore il primo
giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dopo la
data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale
del Consiglio d'Europa.
Articolo 21
1. Ogni parte può al momento del deposito del suo strumento di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una
o più riserve ai paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 7 della presente
Carta. Non si ammette nessuna riserva.
2. Ogni Parte che abbia formulato una riserva in virtù del paragrafo
precedente può ritirarla del tutto o in parte inviandone notifica
da parte della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 22
1. Ogni parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente
Carta inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese che segue
il termine di un periodo di sei mesi dopo la data della ricezione della
notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 23
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli
Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente
Carta:
a. ciascuna firma;
b. il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione, approvazione
o adesione;
c. ciascuna data in entrata in vigore della presente Carta in conformità
ai suoi articoli 19 e 20;
d. qualsiasi notifica ricevuta concernente l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo , paragrafo 2;
e. ogni ulteriore atto, notifica o comunicazione relativa alla presente
Carta.
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