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Estratto
della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali Strasburgo, 1 febbraio 1995 (Serie dei Trattati europei - n° 157) Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione-quadro, Considerando che il fine del Consiglio d’Europa è realizzare un’unione più stretta fra i suoi membri al fine di salvaguardare e promuovere le idee e i principi che rappresentano il loro patrimonio comune; Considerando che uno dei mezzi per realizzare questo scopo è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; Auspicando di dare seguito alla Dichiarazione dei capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d’Europa adottato a Vienna il 9 ottobre 1993; Decisi a proteggere l’esistenza delle minoranze nazionali sul loro rispettivo territorio; Considerando che gli avvenimenti della storia europea hanno mostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale alla stabilità, alla sicurezza democratica e alla pace del continente; Considerando che una società pluralista e autenticamente democratica deve non solo rispettare l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di tutte le persone appartenenti a una minoranza nazionale, ma anche creare le condizioni che permettano di esprimere, preservare e sviluppare questa identità; Considerando che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo è necessario per permettere alla diversità culturale di essere una risorsa, oltre che un fattore, non di divisione, ma di arricchimento per ogni società; Considerando che la crescita di una Europa tollerante e prospera non dipende solamente dalla cooperazione fra Stati, ma si fonda anche su una cooperazione transfrontaliera fra collettività locali e regionali rispettose della costituzione e dell’integrità territoriale di ciascuno Stato; Tenendo conto della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e dei suoi Protocolli; Tenendo conto degli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e nelle dichiarazioni delle Nazioni Unite oltre che nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, soprattutto quello di Copenaghen del 29 giugno 1990; Decisi a definire i principi che si devono rispettare e gli obblighi che ne devono derivare per assicurare, all’interno degli Stati membri e degli altri Stati che diverranno parte del presente strumento, la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste ultime nel rispetto della preminenza del diritto, dell’integrità territoriale e della sovranità nazionale; Essendosi decisi a mettere in opera i principi annunciati nella presente Convenzione-quadro attraverso le legislazioni nazionali e appropriate politiche di governo, Sono convenuti su ciò che segue: (...) Articolo 3 1. Ciascuna persona appartenente a una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente di essere trattata o non essere trattata come tale e nessuno svantaggio deve derivare da tale scelta come dall’esercizio dei diritti ad essa legati; 2. Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono sia individualmente sia in comune con altri esercitare i diritti e le libertà dei principi enunciati nella presente Convenzione-quadro. (...) Articolo 5 1. Le Parti si impegnano a promuovere le condizioni atte a permettere alle persone appartenenti a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura, così come di preservare gli elementi essenziali della loro identità che sono la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni e il loro patrimonio culturale. 2. Senza pregiudicare le misure prese nel quadro della loro politica generale di integrazione, le Parti si astengono da tutte le politiche o pratiche tendenti a una assimilazione contro la volontà delle persone appartenenti a minoranze nazionali e proteggono queste persone contro tutte le azioni volte a una tale assimilazione. Articolo 6 1. Le Parti vigileranno affinché si promuova lo spirito di tolleranza e il dialogo interculturale, così come si prendano misure efficaci per favorire il rispetto e la mutua comprensione e la cooperazione fra tutte le persone che vivono sul loro territorio, quale che sia la loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, soprattutto negli ambiti dell’educazione, della cultura e dei media. 2. Le Parti si impegnano a prendere tutte le misure appropriate per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa. (...) Articolo 9 * Le Parti si impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ciascuna persona appartenente a una minoranza nazionale comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee nella lingua minoritaria, senza ingerenze delle autorità pubbliche e senza tener conto delle frontiere. Nell’accesso ai media le Parti vigileranno, nel quadro del loro sistema legislativo, affinché le persone appartenenti a una minoranza nazionale non siano discriminate. * Il primo paragrafo non impedisce alle Parti di sottomettere a un regime di autorizzazione, non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le imprese radiofoniche, televisive o cinematografiche. * Le Parti non intralceranno la creazione e l’utilizzo dei mezzi di comunicazione scritti da persone appartenenti a minoranze nazionali. Nel quadro della legislazione sulla radio e sulla televisione, le Parti vigileranno, nei limiti del possibile e tenendo conto delle disposizioni del primo paragrafo, affinché sia accordata alle persone appartenenti a minoranze nazionali la possibilità di creare e utilizzare propri media. * Nel quadro del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno misure adeguate per facilitare l’accesso delle persone appartenenti a minoranze nazionali ai media, per promuovere la tolleranza e permettere il pluralismo culturale. Articolo 10 1. Le Parti si impegnano a riconoscere a ciascuna persona appartenente a una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza impedimenti la propria lingua minoritaria in privato come in pubblico, oralmente e per iscritto. Articolo 11 1. Le Parti si impegnano a riconoscere a ciascuna persona appartenente a una minoranza nazionale il diritto di utilizzare il proprio cognome (il proprio patronimico) e i propri nomi nella lingua minoritaria così come il diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste dal loro sistema giuridico. Articolo 12 1. Le Parti prenderanno, se necessario, misure nell’ambito dell’educazione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali tanto quanto della maggioranza. 2. In questo contesto, le Parti offriranno soprattutto delle possibilità di formazione per gli insegnanti e possibilità d’accesso ai manuali scolastici, e faciliteranno i contatti fra studenti e insegnanti di differenti comunità. 3. Le Parti si impegnano a promuovere l’uguaglianza delle possibilità d’accesso all’educazione a tutti i livelli per le persone appartenenti a minoranze nazionali. Articolo 13 * Nel quadro del sistema educativo, le Parti riconosceranno a ciascuna persona appartenente a una minoranza nazionale il diritto di creare e gestire propri istituti privati di insegnamento e di formazione. * L’esercizio di questo diritto non implica alcun obbligo finanziario per le Parti. Articolo 14 1. Le Parti si impegnano a riconoscere a tutte le persone appartenenti a una minoranza nazionale il diritto di apprendere la propria lingua minoritaria. Articolo 15 1. Le Parti si impegnano a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze nazionali alla vita culturale, sociale e economica, così come agli affari pubblici, in particolare quelli che le riguardano. (...) |
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