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"La Vicìnia"
Fevrâr dal 2014
 
L’avvocato cassazionista Maria Athena Lorizio, animatrice dell’associazione “Aproduc” per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico (foto tratta dal sito: www.studiocerulli.it/avvocati.php)

Maria Athena Lorizio commenta la riforma del “Processo usi civici”
UN PROCESSO PIù GIUSTO
«Sono state senz’altro eliminate le maggiori disparità ed anomalie»

Grazie al prezioso servizio del sito di “Aproduc”, www.demaniocivico.it/, e della newsletter del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive di Trento, sono a disposizione di tutte le Comunità titolari di Beni civici due importanti contributi dell’avvocato cassazionista Maria Athena Lorizio dello Studio legale Cerulli di Roma sulla riforma del “Processo usi civici” introdotta dal decreto legislativo 150 del 2011.

Il primo intervento, già pubblicato dalla rivista di Diritto pubblico “Giustizia Amministrativa” 1/2014 (www.giustamm.it/), s’intitola “Il processo usi civici dopo il d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 di semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell’art. 54 l. 18 giugno 2009, n. 69”.
Nel sito di Aproduc, è disponibile accanto alla sentenza della Sezione speciale usi civici della Corte appello Roma del 9 novembre 2013, n. 29, che stabilisce i criteri di attuazione del decreto 150 per quanto attiene il “Processo usi civici”. Puntuale, anche a tal riguardo, il commento dell’avvocato Athena Lorizio.
La newsletter del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive di Trento (www.usicivici.unitn.it - usicivici@unitn.it), così riassume la questione, nella sezione “Informazione dalla giurisdizione”: «Utile pubblicare la sentenza n. 29 del 9 novembre 2013 della Corte di appello di Roma, sezione usi civici, sull’applicazione della nuova disciplina del processo usi civici di appello di cui al d. lgs. 1 settembre 2011 n. 150 di semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell’art. 54 della l. 18 giugno 2009 n. 69, decreto entrato in vigore dal 6 ottobre 2011. La Corte ha ritenuto che la nuova disciplina si applica solo alle cause instaurate dinnanzi al giudice di 1° grado e cioè al Commissario per gli usi civici, successivamente all’entrata in vigore del decreto 150/2011 (art. 36 comma 1), mentre “le norme abrogate o modificate dal decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso” (art. 36 co. 2). Questo significa che le norme del decreto sul contenzioso usi civici, si applicano solo ai processi promossi in 1° grado dinnanzi al commissario, successivamente al 6 ottobre 2011. Occorre anche aggiungere che, poiché l’art. 42 del decreto ha abrogato espressamente gli articoli dal 2 all’8 della legge 10 luglio 1930 n. 1078 sulle controversie in tema di usi civici, a far data dal 6 ottobre 2011 è venuto meno sia il sistema delle notifiche d’ufficio delle sentenze di 1° e 2° grado (artt. 2 e 7) che le norme speciali sui termini d’impugnativa (art. 4 e 8), che sono ora soggetti alle norme del rito ordinario di cognizione. E dunque, i termini di impugnativa sia delle sentenze del commissario usi civici che della sezione speciale usi civici della corte d’appello, decorrono esclusivamente dalla notifica della sentenza fatta a cura di parte (art. 285 e 170 c. p. c.). In mancanza, si applica il termine cd. lungo (semestrale) decorrente dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c. p. c.). Dati i dubbi e le perplessità sollevate circa i limiti temporali di applicabilità della nuova normativa sul processo usi civici, la sentenza della Corte, e le ragioni addotte in motivazione, in maniera molto chiara e sintetica, sono senz’altro apprezzabili e condivisibili».
Tutte le informazioni proposte dalla newsletter del Centro studi di Trento sono disponibili all’indirizzo: www.usicivici.unitn.it/newsletter/news.aspx.
A proposito del decreto legislativo 150/2011, l’avvocato Lorizio sottolinea come, grazie ad esso, «sono state senz’altro eliminate le maggiori disparità ed anomalie del sistema delle leggi del 1927/30 sul processo usi civici rispetto ai canoni fondamentali del giusto processo.
Le deroghe più pregiudizievoli riguardavano, come detto: 1. Le notifiche d’ufficio delle decisioni commissariali e d’appello con la conseguente decorrenza dei termini brevi di impugnativa, e, quindi, l’esclusione dell’impugnativa nel termine cd. lungo decorrente dal deposito della sentenza; 2. Il sistema delle istruttorie tecniche nel giudizio di appello.
L’aver eliminato queste anomalie – scrive Maria Athena Lorizio – è senz’altro utile in un sistema processuale che, nella sua attuazione, aveva deviato profondamente dagli intenti del legislatore del ’27 anche in termini di rapidità e semplificazione del contenzioso».