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"La Vicìnia"
Setembar dal 2004
 

Una precisazione della Direzione regionale delle Autonomie locali
ACèS LIBAR E LIBARE RICOLTE DAI FONCS

[Delio Strazzaboschi, Segretario dell’Amministrazione frazionale Pesariis di Prato Carnico, 11.6.2004]
Una piccola vittoria che farà giurisprudenza per tutte le proprietà collettive della Regione. Ai Frazionisti di Pesariis sarà assicurato il libero accesso con veicoli a motore e la libera raccolta di funghi e piccoli frutti nei mille 600 ettari della proprietà collettiva. La notizia è stata comunicata a tutti i frazionisti con una lettera dell’Amministrazione frazionale che pubblichiamo integralmente.

A seguito della richiesta di parere dell’Amministrazione Frazionale sui diritti in oggetto, di data 12.03.2004 – Prot. 25/04 -, la Direzione regionale per le Autonomie Locali rispondeva nel merito il 7.6.2004 con comunicazione prot. 11305/1.9.60.

In riferimento alla l. r. 15/1991 (Disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico) ed alle successive modificazioni con l. r. 3/1991 e 39/1992, si considerano esclusi dal divieto i mezzi dei proprietari, conduttori o aventi altro titolo, necessari a raggiungere gli immobili (terreni, edifici) di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta. Sia la Direzione Autonomie Locali, che la Direzione Foreste e Parchi, nonché il Commissario regionali per gli usi civici, concordano che gli utenti dei diritti di uso civico possono ritenersi esclusi dall’osservanza del divieto.
Riguardo la funzione ecologico-ambientale dei beni di uso civico, viene citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 391 del 1.7.1998 che aveva stabilito che «per i beni silvo-pastorali la destinazione pubblica viene subordinata all’interesse di conservazione dell’ambiente naturale in vista dell’utilizzazione come beni ecologici, assumendo come primario il valore estetico-culturale che deve integrarsi con la funzione sociale della proprietà attribuita ai singoli beneficiari».
Si chiarisce poi un possibile equivoco sull’argomento, allorché si debba identificare di quali usi civici si tratti al fine di consentire l’accesso con mezzi motorizzati. È basilare la distinzione fra usi civici in senso stretto (esercizio di diritti limitati su terre aliene, altrui) e le terre civiche che comportano la proprietà della collettività (proprietà collettive), proprietà che gode di tutte le utilità della terra: le terre civiche appartengono alla collettività degli utenti che usufruisce di tutte le utilità che ne provengono. Al riguardo, si cita la nota 506/UC/2002 del Commissario regionale per gli usi civici, con la quale si enunciava «in tal caso infatti la collettività degli utenti degli usi civici è da ritenersi proprietaria dei terreni stessi, di cui può far ampio uso nei limiti del diritto proprietario».

Poiché il demanio civico appartiene alla collettività che vi abita, ciascun membro della quale ne gode singolarmente e collettivamente, i Frazionisti possono esercitare liberamente il diritto di raccolta dei funghi e dei piccoli frutti. Si ritiene quindi riconosciuta sia la facoltà di raccolta da parte dei singoli, che quella di recinzione o tabellazione dei fondi da parte dell’Amministrazione Frazionale.