Il Commissario agli Usi civici «può agire d’ufficio anche sulla base di “notizie di stampa”; può esaminare ipotesi in cui i Diritti collettivi siano stati liquidati con atti amministrativi in epoca antecedente all’introduzione del giudizio, con conseguente potere di disapplicazione; e può verificare l’inesistenza degli atti adottati in forza di legge dichiarata incostituzionale»: questi tre importanti principi, in materia di Giudizio commissariale, emergono dalla Sentenza n. 5644-19 delle Sezioni Unite della Cassazione, emessa il 29 gennaio e depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2019.
Sull’importante pronunciamento ha tempestivamente richiamato l’attenzione il Centro studi e documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive di Trento, attraverso la sua “Newsletter”.
Digitando l’indirizzo www.usicivici.unitn.it/download/newsletter/20190410_1706sentenzaN.5644-19SezioniUnitedellaCassazione.pdf, è possibile scaricare il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, che ha preso in esame l’alienazione di alcuni terreni di Demanio civico, siti nel Comune di Fondi. Nel contenzioso sono stati coinvolti la Regione Lazio e il Comune di Fondi.
Il Commissario agli Usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana era intervenuto d’ufficio, citando innanzi a sé Regione, Comune e acquirenti dei fondi, ritenendoli inalienabili. Successivamente, è stata richiesta la partecipazione al giudizio anche di una «speciale rappresentanza dei naturali di Fondi, ai sensi dell’art. 75 RD n. 332 del 1928, per escludere il conflitto d’interesse tra i diretti ineressati con gli enti esercenti i poteri amministrativi».
Tutte le notizie divulgate dal Centro studi presieduto dal professor Pietro Nervi sono disponibili all’indirizzo: https://www.usicivici.unitn.it/newsletter/news.aspx. |
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